Test volontari del DNA

Il riconoscimento del rapporto di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, in particolare tra genitori e figli, attestato mediante la validazione della documentazione di stato civile prodotta - ai fini del rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione - rappresenta frequentemente un problema dai molteplici aspetti, come sottolineato dal Ministero degli Esteri con la nota del Centro Visti n. 306/504236 del 22 dicembre 2005.

Le difficoltà possono, infatti, derivare dall'inesistenza di uffici anagrafe e relativi archivi, in particolare in remote aree rurali, o dal persistere in vari Paesi di situazioni di conflitto, o ancora, quando si tratti di richiedenti asilo o rifugiati, dall'impossibilità di rivolgersi alle proprie autorità nazionali per motivi di sicurezza.

Numerosissime sono anche le difficoltà derivanti dalla produzione di documentazione di stato civile, spesso insufficiente o inaffidabile.

In alcuni Paesi analoghi problemi hanno trovato valida soluzione nella collaborazione tra le Rappresentanze diplomatico o consolari e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) che, tramite il test del DNA, è oggi in grado di fornire certezza - nei casi ove tale procedura sia applicabile - ai fini dell'attestazione del rapporto di parentela dei richiedenti il visto con i congiunti regolarmente soggiornanti in Italia.

Tale collaborazione, che ha avuto inizio nel 2001 presso le Ambasciate di Nairobi e Addis Abeba, si è estesa nel 2003 alle Rappresentanze diplomatico o consolari in Arabia Saudita, Pakistan, Siria, Sudan e successivamente ad altre presso le quali il problema dell'identificazione dei cittadini somali si era manifestato con maggiore intensità.

Nell'aprile del 2005 il Direttore dell'Ufficio regionale per il Mediterraneo e Capo Missione OIM in Italia ha proposto al Ministero degli Esteri di estendere l'uso del test del DNA anche ai cittadini di altri Paesi, nei quali la documentazione di stato civile sia inesistente o inaffidabile, per consentire alle Rappresentanze diplomatico o consolari di disporre di un efficace strumento atto a soddisfare un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, contrastando efficacemente al contempo l'immigrazione clandestina.

Il DPR 334/2004 all'art. 2-bis prevede che "…in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, ….le Rappresentanze diplomatico o consolari provvedono al rilascio di certificazioni … sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati".all'art. 2-bisprevede, , che "…in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, ….le Rappresentanze diplomatico o consolari provvedono al rilascio di certificazioni … sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati".

Pertanto, anche alla luce della norma predetta, il Ministero degli Esteri ha accolto l'invito del Direttore dell'Ufficio regionale per il Mediterraneo e Capo Missione OIM in Italia ed è stata sancita la possibilità di fare ricorso al test del DNA tramite gli uffici dell'OIM e su base esclusivamente volontaria da parte di tutti coloro che per vari motivi non possano produrre documentazione di stato civile considerata valida ai fini del ricongiungimento familiare.

Il Ministero degli Esteri ha indicato gli elementi concernenti la metodologia alla quale le Rappresentanze diplomatico o consolari dovranno attenersi nella trattazione di richiesta da parte degli interessati di essere sottoposti all'esame del DNA ai fini dell'identificazione del rapporto di parentela con i congiunti residenti in Italia, qualora la documentazione presentata risulti carente o inaffidabile e pertanto non sia possibile procedere alla validazione prevista.

La procedura da effettuare in caso di presenza della Missione OIM nel Paese di accreditamento (ipotesi A)

1. La Rappresentanza rilascia una lettera di accompagnamento, debitamente timbrata, ai diretti interessati e invia una copia della stessa alla Missione OIM in loco. La lettera dovrà contenere la fotografia del richiedente e informazioni sullo stesso e sullo sponsor (il congiunto) residente in Italia.

2. Gli interessati si recano presso la Missione dell'OIM dove vengono registrati in apposite liste. Ciascun richiedente corrisponde all'OIM l'equivalente di 90 dollari statunitensi per l'apertura e la gestione della pratica (costi di spedizione inclusi). Le liste suddette vengono inoltrate alla Missione OIM di Roma che contatta il congiunto (sponsor) in Italia. Gli sponsor e i richiedenti in loco sono identificati mediante un codice individuale, formato da tre lettere e tre cifre, per motivi di privacy.

3. L'OIM effettua i prelievi (tampone boccale) del DNA prima agli sponsor in Italia e quindi ai richiedenti all'estero. I primi, cui spetta l'onere del pagamento degli esami, versano all'OIM di Roma 155 Euro per ogni persona da sottoporre al test. I prelievi vengono solitamente effettuati, in Italia e all'estero, con cadenza settimanale.

4. Al momento del prelievo in Italia e nel Paese di origine l'OIM raccoglie il consenso informato di tutti gli interessati (ove necessario anche quello del tutore di eventuali minori); i campioni prelevati nel Paese di origine vengono inviati all'ufficio OIM di Roma che, a sua volta, li inoltra ad un laboratorio medico specializzato di comprovata fiducia. Entro due settimane dal ricevimento dei campioni, l'OIM comunica i risultati ai diretti interessati e alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente mediante e-mail, utilizzando appositi moduli.

La procedura da effettuare in caso di assenza della Missione OIM nel Paese di accreditamento (ipotesi B)

1. La Rappresentanza inserisce in un'apposita lista i dati relativi allo sponsor in Italia e ai richiedenti in loco, attribuisce a ciascuno un codice alfanumerico ed invia il tutto tramite e-mail all'OIM di Roma.

2. Effettuato il prelievo allo sponsor in Italia, l'OIM richiede alla Rappresentanza che la stessa procedura venga eseguita per gli interessati in loco. Tale prelievo (mediante tampone boccale) viene effettuato presso l'Ufficio Visti alla presenza di un funzionario dello stesso Ufficio e con l'aiuto di personale medico/paramedico a spese dell'OIM; al momento del prelievo l'Ufficio Visti compila l'apposito modulo recante fotografia del singolo richiedente e dichiarazione di consenso debitamente sottoscritta dall'interessato. Il campione prelevato e il modulo vengono inviati all'OIM di Roma a spese della stessa organizzazione.

3. La procedura si conclude come indicato al punto 4 dell'ipotesi A.

Tempi di conclusione della procedura

Per entrambe le ipotesi l'intera procedura ha una durata media di poco più di un mese.

Conservazione delle risultanze

Le relazioni tecniche originali e i campioni del DNA vengono conservati presso gli Uffici OIM di Roma, al fine di non dover ripetere l'esame nel caso di successiva richiesta di ricongiungimento per un altro membro della famiglia.

Dove si trovano gli Uffici OIM

Per informazioni sugli Uffici OIM presenti nel mondo è possibile consultare il sito www.iom.int

Quando è necessario fare ricorso al test volontario del DNA?

Il test volontario del DNA è considerato lo strumento di ultima istanza per il riconoscimento del rapporto di parentela ai fini del ricongiungimento familiare tra genitori e figli, una volta esperiti i controlli e le verifiche della documentazione presentata dal richiedente, inclusi quelli convenuti con le autorità locali e in sede di cooperazione consolare locale.

Ove lo straniero, per abbreviare i tempi- talvolta assai lunghi - delle verifiche previste, desiderasse egli stesso effettuare il test del DNA, la sua richiesta potrà essere accolta dalla Rappresentanza.